La Legge 196/97 ridefinisce l'istituto dell'apprendistato prevedendo l'obbligo formativo per gli apprendisti assunti a partire dal 20 luglio 1998.
Solo in caso di assolvimento dell'obbligo formativo le aziende possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dal contratto di apprendistato.
La Normativa prevede un impegno formativo per l'apprendista di almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Per poter assolvere all'obbligo formativo e quindi usufruire delle agevolazioni contributive e non essere soggetti a sanzione, e' necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna all'azienda per almeno l'80% delle ore annualmente previste.
Tale Normativa definisce anche i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.
COSA DEVE FARE L'AZIENDA
Per poter assolvere all'obbligo formativo l'azienda deve:
1. Scegliere l'Ente di formazione, presso il quale il proprio apprendista soggetto all'obbligo deve frequentare le ore di formazione extra-aziendale previste (mediamente 120 ore annue).
2. Compilare il fac-simile di contratto formativo come da indicazioni
3. Comunicare la scelta direttamente all'Ente di Formazione, inviando copia del contratto formativo sottoscritto su propria carta intestata.
4. Fissare assieme all'Ente di Formazione prescelto un appuntamento presso la propria sede o i locali messi a disposizione dalla struttura formativa stessa, per la realizzazione del colloquio di valutazione dei requisiti d'ingresso dell'apprendista e definire il percorso formativo individuale in accordo con gli standard regionali.
IL PERCORSO FORMATIVO PER L'APPRENDISTA DURATA
DURATA
Per legge, la durata del percorso di apprendistato è di 120 ore medie annue di formazione extra-aziendale (off-the job). A seconda delle disposizioni dei Contratti nazionali di lavoro applicati, sono possibili percorsi formativi con monte ore ridotto, se il titolo di studio di cui è in possesso l'apprendista è ritenuto "idoneo" o "congruo". Tali riduzioni possono essere applicate per apprendisti in possesso di titolo di studio superiore (diploma), qualifica o laurea.
CONTENUTI
I contenuti di formazione del percorso di apprendistato sono definiti dal D.M. 179/99 e dagli standard regionali e sono, pertanto, uguali per tutti.
QUANDO SI FA FORMAZIONE: la formazione deve essere realizzata durante l'orario di lavoro.
Tale normativa è stata sostituita dall'attuale legge 30/03 e del successivo decreto legislativo n° 276/03 le quali, nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, hanno previsto anche la riforma dell'istituto dell'apprendistato.
La "Riforma Biagi" prevede tre tipologie di apprendistato:1) contratto per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di titoli di alta formazione; 3) apprendistato professionalizzante. Quest'ultima tipologia è stata regolamentata dalla Regione Emilia Romagna (legge n° 17/05 e delibera regionale 1256/05 le cui disposizioni sono rese attive dal 12 Settembre 2005). A livello nazionale, per quelle regioni che non hanno ancora regolamentato la disciplina dell'apprendistato professionalizzante.
















